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STATUTO DELLA FONDAZIONE Ri.MED (Scarica)

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO
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Art. 1) Costituzione
1.1 Ai sensi dell’articolo 1, comma 341 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è costituita la Fondazione denominata “Ri.MED”. La Fondazione ed il suo funzionamento sono disciplinate dal presente Statuto, oltre che dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e dalle altre norme di diritto italiano vigenti in materia.
Art. 2) Sede
2.1 La Fondazione ha sede legale a Palermo città o provincia e può operare anche attraverso sedi ed uffici distaccati, in Italia ed all’estero.
Art. 3) Durata
3.1 La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 4) Scopo e attività
4.1 Scopo della Fondazione Ri.MED è promuovere, sostenere e condurre, direttamente o indirettamente, progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie con particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati nell’area biomedica.
4.2 Tale scopo è perseguito mediante:
4.2.1 diffusione della cultura scientifica relativa al ruolo delle biotecnologie nel progresso dell’umanità;
4.2.2 formazione di personale scientifico, tecnico ed amministrativo con specifiche competenze nel campo delle biotecnologie;
4.2.3 creazione e gestione, diretta o partecipata, di laboratori di ricerca biotecnologica.
4.3 Le attività della Fondazione sono dirette a promuovere e sostenere lo sviluppo delle biotecnologie in Sicilia e nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia in modo da porre questa parte del Paese all’avanguardia in questo settore della ricerca.
4.4 La Fondazione si impegna a favorire il rapido trasferimento dei prodotti della ricerca alla loro concreta applicazione ed utilizzo anche sostenendo, con il proprio patrimonio di conoscenze, istituti ed imprese pubblici e privati operanti nel campo delle biotecnologie.
Art. 5) Strumenti ed attività correlate
5.1 Per il perseguimento dello scopo indicato all’art. 4 la Fondazione:
5.1.1 amministra e valorizza il patrimonio di cui è proprietaria come anche i beni di cui è locataria, comodataria o, comunque, di cui ha il possesso o la legittima detenzione;
5.1.2 stipula atti, contratti e convenzioni di qualsiasi genere con soggetti pubblici e privati;
5.1.3 partecipa ad associazioni, consorzi, società di capitali ed altri enti ed istituzioni, pubblici e privati, che perseguano scopi affini o compatibili con quelli indicati all’art. 4;
5.1.4 intraprende rapporti e scambi culturali con Università, istituti di ricerca ed altri soggetti, pubblici e privati, che perseguano scopi affini a quelli indicati all’art. 4;
5.1.5 finanzia attività scientifiche promosse e gestite da altri enti o istituzioni pubblici o privati e riceve finanziamenti per le attività promosse e gestite direttamente;
5.1.6 promuove, finanzia e cura pubblicazioni aventi ad oggetto gli studi e le ricerche correlate alle proprie attività istituzionali;
5.1.7 tutela la proprietà intellettuale dei risultati dell’attività di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi favorendone l’applicazione in ambito industriale;
5.1.8 promuove ed organizza conferenze, dibattiti, seminari, convegni, congressi, corsi di specializzazione ed aggiornamento ed ogni altro tipo di manifestazione, anche al fine di raccogliere fondi da destinare al perseguimento degli scopi indicati all’art. 4;
5.1.9 incentiva, con finanziamenti, contributi o borse di studio, da utilizzare in Italia o all’estero, l’approfondimento delle materie e delle tematiche correlate alle proprie attività istituzionali;
5.1.10 organizza corsi per la formazione del personale da impiegare nelle ricerche e accorda borse di studio e contributi ai corsisti più meritevoli.
TITOLO II
MEMBRI E PATRIMONIO
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Art. 6) Fondatori
6.1 A norma dell’articolo 1, comma 341 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e del DPCM di attuazione è fondatore la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono altresì considerati fondatori:
6.1.1 la Presidenza della Regione Sicilia;
6.1.2 University of Pittsburgh;
6.1.3 il CNR;
6.1.4 University of Pittsburgh Medical Centre (UPMC),
purché abbiano aderito alla Fondazione , con dichiarazione scritta da inviare presso il Segretario generale della Presidenza del Consiglio entro 30 giorni dalla pubblicazione del DPCM costitutivo di cui al punto 6.1.
6.2 Ai fondatori sono attribuiti:
6.2.1 il potere di nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
6.2.2 il potere di nomina dei membri del Comitato Scientifico e del Collegio Sindacale entro i limiti indicati nello Statuto;
6.2.3 il potere di esprimere il proprio parere sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Fondazione.
6.3 Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei fondatori non intenda proseguire l’iniziativa intrapresa con la costituzione della Fondazione deve darne comunicazione agli altri fondatori ed al Presidente della Fondazione. Per effetto della comunicazione cessano in capo al fondatore uscente tutti i poteri a lui spettanti. Tali poteri sono attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6.4 In nessun caso il fondatore che non intende proseguire l’iniziativa intrapresa con la costituzione può riprendere quanto versato all’atto della costituzione o successivamente, né può avanzare ogni altra pretesa sul patrimonio della Fondazione e sui risultati da questa direttamente o indirettamente conseguiti.
6.5 I soci fondatori University of Pittsburgh e UPMC promuoveranno i programmi di ricerca della Fondazione negli U.S.A. e in Europa favorendo programmi di ricerca congiunti con University of Pittsburgh e si adopereranno per attrarre investitori privati che consentano la commercializzazione dei prodotti della ricerca scientifica come strumento del progresso sociale ed economico locale.
Art. 7) Patrimonio
7.1 La Fondazione trae i mezzi per il proprio funzionamento dal patrimonio e dalle risorse economiche realizzate annualmente e segnatamente:
7.1.1 dalla somma di 30 milioni di euro per l’anno 2006, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno 2009, trasferite ai sensi dell’art.1, comma 341 della legge 23 dicembre 266;
7.1.2 dai contributi e dai beni mobili ed immobili ed altre utilità, trasferiti all’atto della costituzione o anche successivamente, dai fondatori e da qualsiasi altro soggetto pubblico e privato al fine di contribuire all’attività della Fondazione;
7.1.3 da eventuali proventi derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali;
7.1.4 dai frutti e dalle rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l’assolvimento delle finalità istituzionali.
7.2 Chiunque contribuisce all’attività della Fondazione può chiedere che il proprio contributo sia impiegato direttamente nell’attività di ricerca. In tal caso il Consiglio di Amministrazione non lo può utilizzare per fini diversi a quanto destinato.
7.3 Il patrimonio è necessariamente vincolato allo svolgimento dell’attività istituzionale svolta dalla Fondazione per il perseguimento – diretto e indiretto – dello scopo indicato all’art. 4 del presente Statuto.
7.4 In caso di estinzione il patrimonio della Fondazione è devoluto ai sensi dell’art. 24 del presente Statuto.
TITOLO III
ORGANI DELLA FONDAZIONE
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Art. 8) Quadro istituzionale
8.1 Sono organi della Fondazione:
8.1.1 il Consiglio di Amministrazione;
8.1.2 il Presidente della Fondazione;
8.1.3 il Comitato Scientifico;
8.1.4 il Direttore Scientifico;
8.1.5 il Collegio Sindacale.
8.2 Nessun componente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Sindaci può far parte di un altro organo della Fondazione. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il componente decade automaticamente dalla prima.
8.3 Il Presidente della Fondazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Scientifico, i componenti del Collegio Sindacale non dovranno rivestire incarichi o svolgere funzioni presso altri soggetti di qualsiasi natura, tali da creare una situazione di incompatibilità, anche potenziale, con i fini perseguiti dalla Fondazione.
Art. 9) Consiglio di Amministrazione
9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da altri quattro Consiglieri, nominati rispettivamente da ognuno degli altri fondatori. Al fine di favorire il raccordo tra la Fondazione, il Comitato Nazionale per la Biosicurezza e la Biotecnologia e l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione, alle sedute del Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di partecipare (senza rivestire la carica di Consiglieri e, quindi, senza essere componenti del Consiglio di Amministrazione e senza alcun compenso, con nessun’altra facoltà e diritto se non quella di esprimere e rappresentare il proprio parere sulle questioni di principale importanza per la vita della Fondazione ed il perseguimento delle sue attività statutarie) il Presidente del detto Comitato e il Direttore del detto Istituto, ovvero soggetti da loro delegati.
9.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di idonei e documentati requisiti di professionalità ed onorabilità, nonché di comprovata esperienza giuridico – amministrativa, economico-aziendalistica o nella conduzione della ricerca scientifica biomedica e biotecnologica e nella organizzazione e gestione di centri di ricerca scientifica.
9.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni – salvo dimissioni o revoca da parte del fondatore che è competente alla nomina – e possono essere confermati.
9.4 Qualora nel corso del mandato venga a mancare, per qualsiasi motivo, un consigliere o il Presidente, il fondatore competente per la nomina provvede alla sua sostituzione per il residuo periodo del mandato conferito agli altri Consiglieri in carica.
9.5 A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.
Art. 10) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
10.1 Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a tal scopo necessari, ad eccezione di quelli attribuiti dallo Statuto agli altri organi.
10.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera:
10.2.1 l’adozione dei protocolli delle attività scientifiche e di ricerca presentati dal Comitato Scientifico a norma degli artt. 14 e 20;
10.2.2 la nomina del Vice Presidente;
10.2.3 la dotazione organica, l’organizzazione interna degli uffici e la gestione del personale;
10.2.4 l’adozione dei regolamenti e delle procedure opportuni per l’organizzazione e il funzionamento della Fondazione e per l’espletamento dell’attività istituzionale della Fondazione;
10.2.5 le strategie di investimento del patrimonio della Fondazione;
10.2.6 l’approvazione del bilancio preventivo, del bilancio di esercizio, e della relazione annuale sull’attività della Fondazione di cui all’art. 21;
10.2.7 l’accettazione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità;
10.2.8 l’adozione degli strumenti ed il compimento delle attività indicati all’art. 5;
10.2.9 l’adozione delle modifiche statutarie di cui all’art. 23;
10.2.10 la ratifica dei provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente della Fondazione ai sensi dell’art. 12.3 vi.;
10.2.11 l’estinzione della Fondazione ai sensi dell’art. 24;
10.2.12 ogni altro atto di ordinaria o straordinaria amministrazione che non sia rimesso alla competenza di altri organi.
10.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, a figure apicali della Fondazione o comunque a questa legate da rapporti fiduciari di lavoro o collaborazione professionale, determinando i limiti della delega. Nell’ambito dei poteri attribuiti dalla delega è attribuita la rappresentanza legale della Fondazione.
Art. 11) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
11.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l’anno. Si riunisce, altresì, quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri o ne assuma l’iniziativa il Presidente.
11.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si svolgono presso la sede della Fondazione ovvero in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
11.3 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d’urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato anche tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
11.4 L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, l’elenco degli argomenti da trattare e delle eventuali ragioni di urgenza.
11.5 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, anche in assenza delle indicate formalità, quando siano presenti tutti i componenti del collegio stesso, almeno un rappresentante del Collegio Sindacale ed il Direttore Scientifico.
11.6 È consentita la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, come la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra sia dato atto nel verbale.
11.7 Fatte salve le diverse maggioranze richieste dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
11.8 Per l’adozione delle deliberazioni concernenti le proposte di modifica dello Statuto e per l’estinzione della Fondazione, ai sensi degli artt. 23 e 24, occorre il consenso di almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.
11.9 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
11.10 Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente) e dal segretario di volta in volta nominato.
11.11 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Scientifico ed i componenti del Collegio Sindacale cui le convocazioni sono comunicate.
Art. 12) Presidente e Vice Presidente
12.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dalla Presidenza del Consiglio e resta in carica cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.
12.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
12.3 Il Presidente della Fondazione ha i seguenti compiti, non delegabili, ad eccezione di quello di cui al punto 12.3.8:
12.3.1 convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
12.3.2 richiedere al Direttore Scientifico la convocazione del Comitato Scientifico e partecipare alle adunanze dello stesso ogni qual volta lo ritenga opportuno;
12.3.3 vigilare sull’andamento generale della Fondazione e sull’osservanza dello Statuto;
12.3.4 garantire, insieme al Direttore Scientifico, il raccordo delle attività gestionali ed amministrative di competenza del Consiglio di Amministrazione, con quelle scientifiche, di competenza del Comitato Scientifico;
12.3.5 predisporre, insieme al Direttore Scientifico, la relazione annuale delle attività della Fondazione ai sensi dell’art. 21;
12.3.6 adottare gli atti che, per la loro urgenza, non possono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione, e sottoporli alla ratifica del medesimo Consiglio.
12.3.7 designare un Consigliere di Amministrazione di Ismett srl nella persona indicata dal Membro Fondatore Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12.3.8 Rappresentare la Fondazione in seno all’Assemblea di Ismett srl, personalmente o tramite proprio delegato.
12.4 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e resta in carica cinque anni.
12.5 Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
12.6 Il trattamento economico del Presidente e del Vice Presidente è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 13) Comitato Scientifico
13.1 Il Comitato Scientifico è responsabile dell’attività di programmazione scientifica e della gestione dei protocolli di ricerca della Fondazione.
13.2 Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri – scelti tra personalità distintesi nei campi di attività della Fondazione – oltre al Direttore Scientifico, che ne dirige e coordina le attività.
13.3 I membri del Comitato Scientifico sono nominati, previo gradimento del Direttore Scientifico, come segue:
13.3.1 due membri da University of Pittsburgh;
13.3.2 un membro dal CNR;
13.3.3 due membri dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 14) Attribuzioni del Comitato Scientifico
14.1 Per il perseguimento degli scopi indicati all’art. 4, il Comitato Scientifico:
14.1.1 definisce i protocolli delle attività scientifiche e di ricerca da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’adozione e per lo stanziamento dei fondi necessari;
14.1.2 adotta il programma triennale delle attività scientifiche e di ricerca i cui protocolli siano stati adottati a norma del punto 14.1.1;
14.1.3 individua i responsabili dei protocolli delle attività scientifiche e di ricerca inseriti nel programma triennale ed assegna loro un budget di cui verifica l’impiego;
14.1.4 vigila sull’attuazione dei protocolli delle attività scientifiche e di ricerca da parte dei responsabili e dei rispettivi gruppi di lavoro.
Art. 15) Funzionamento del Comitato Scientifico
15.1 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno quattro volte 1’anno. Si riunisce, altresì, quando ne facciano richiesta almeno due componenti, il Presidente della Fondazione, o ne assuma l’iniziativa il Direttore Scientifico.
15.2 Le riunioni del Comitato Scientifico si svolgono presso la sede della Fondazione ovvero in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
15.3 Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore Scientifico con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d’urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato anche tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
15.4 L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dalla riunione, l’elenco degli argomenti da trattare e le eventuali ragioni di urgenza.
15.5 Il Comitato Scientifico può deliberare, anche in assenza delle su indicate formalità, quando siano presenti tutti i suoi componenti, ed almeno un rappresentante del Collegio Sindacale ed il Presidente della Fondazione.
15.6 È consentita la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, come la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Direttore Scientifico e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra sia dato atto nel verbale.
15.7 Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, la deliberazione è presa in conformità al voto del Direttore Scientifico.
15.8 Delle riunioni del Comitato Scientifico è redatto verbale, sottoscritto dai membri presenti.
15.9 Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione ed i componenti del Collegio Sindacale, cui le convocazioni sono comunicate.
15.10 Il trattamento economico dei membri del Comitato Scientifico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 16) Direttore Scientifico
16.1 Il Direttore Scientifico è responsabile dell’attività scientifica e di ricerca, coordina e dirige le attività del Comitato Scientifico e ne presiede le adunanze.
16.2 Il Direttore Scientifico è nominato dal fondatore UPMC tra soggetti che si siano particolarmente distinti nelle attività di ricerca scientifica, biomedica o biotecnologica, con comprovato curriculum accademico o professionale previa consultazione del Consiglio di Amministrazione.
16.3 Il Direttore Scientifico ha i seguenti compiti, non delegabili:
16.3.1 partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ritenga opportuno;
16.3.2 garantire, insieme al Presidente della Fondazione, il raccordo delle attività gestionali ed amministrative di competenza del Consiglio di Amministrazione, con quelle scientifiche, di competenza del Comitato Scientifico;
16.3.3 predisporre, insieme al Presidente della Fondazione, la relazione annuale delle attività della Fondazione ai sensi dell’art. 21.
16.4 Il Direttore ha altresì il compito di assicurare che le attività di ricerca promosse dalla Fondazione siano all’avanguardia, che siano condotte in base a principi di efficienza gestionale e che siano promosse tutte le azioni necessarie per far conoscere e valorizzare le attività di ricerca nella comunità scientifica, dei finanziatori o degli investitori privati.
16.5 Il compenso del Direttore Scientifico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 17) Collegio Sindacale
17.1 Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile allo scopo della Fondazione. Verifica la regolare gestione amministrativa, economica e contabile della Fondazione.
17.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, designati:
17.2.1 uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
17.2.2 uno, congiuntamente, da University of Pittsburgh e da UPMC;
17.2.3 uno dal CNR.
17.3 Almeno due componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, restano in carica tre anni e sono confermabili.
17.4 Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai Sindaci nella prima seduta e ha il compito di dirigere e coordinare l’attività del collegio.
17.5 Il Collegio Sindacale in particolare:
17.5.1 accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformità del bilancio d’esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché la corrispondenza dei risultati di esercizio con le indicazioni del bilancio di previsione;
17.5.2 effettua periodiche verifiche di cassa;
17.5.3 ottempera agli ulteriori adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
17.6 I componenti del Collegio Sindacale possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, senza diritto di voto.
17.7 Il trattamento economico dei componenti del Collegio Sindacale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle tariffe professionali dei revisori contabili.
Art. 18) Funzionamento del Collegio Sindacale
18.1 Il Collegio Sindacale si riunisce, su iniziativa di ciascuno dei componenti, presso la sede della Fondazione ovvero in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
18.2 Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso d’urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato anche tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
18.3 L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, l’elenco degli argomenti da trattare e le eventuali ragioni di urgenza.
18.4 Il Collegio Sindacale può deliberare, anche in assenza delle su indicate formalità, quando siano presenti tutti i membri del collegio stesso.
18.5 È consentita la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, come la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra sia dato atto nel verbale.
18.6 Il Collegio Sindacale delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
18.7 Delle riunioni del Collegio Sindacale è redatto verbale, sottoscritto da tutti i componenti.
TITOLO IV
NORME DI ORGANIZZAZIONE
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Art. 19) Esercizio finanziario
19.1 L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, segnatamente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
19.2 Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio di esercizio di quello precedente.
19.3 Il Presidente della Fondazione cura la predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e delle rispettive relazioni di accompagnamento e li trasmette al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per la loro approvazione.
19.4 Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. In ogni caso, nel conto economico, i costi ed i ricavi direttamente afferenti l’attività di ricerca sono indicati separatamente da quelli relativi alle altre attività della Fondazione.
19.5 Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Art. 20) Programmazione
20.1 La Fondazione svolge la propria attività scientifica sulla base del programma triennale delle attività scientifiche e di ricerca. Il programma si compone dei protocolli delle attività scientifiche e di ricerca predisposti dal Comitato Scientifico ed adottati dal Consiglio di Amministrazione.
20.2 L’attività di programmazione e la definizione dei protocolli deve svolgersi in coerenza con gli analoghi programmi nazionali.
20.3 Con apposito regolamento predisposto dal Comitato Scientifico ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, è disciplinata l’attività di programmazione del Comitato Scientifico.
Art. 21) Relazione annuale
21.1 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva la relazione annuale dell’attività della Fondazione.
21.2 La relazione è predisposta congiuntamente dal Presidente della Fondazione e dal Direttore Scientifico ed illustra i risultati gestionali e scientifici ottenuti nell’esercizio precedente.
Art. 22) Personale
22.1 Per lo svolgimento dei propri compiti, la Fondazione si avvale di personale dipendente, in posizione di comando o assunto sulla base di contratti di lavoro di natura privatistica adottati in conformità alla normativa vigente.
22.2 La dotazione organica, l’organizzazione interna degli uffici e la gestione del personale sono determinati dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento che disciplina, altresì, l’attività di consulenza di figure professionali esterne alla Fondazione.
Art. 23) Modifiche statutarie
23.1 Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di quattro Consiglieri può, previo parere favorevole dei fondatori, adottare modifiche allo Statuto.
23.2 Non sono in nessun caso modificabili gli scopi indicati all’art.4.
Art. 24) Estinzione della Fondazione e destinazione dei beni
24.1 La Fondazione si estingue per sopravvenuta impossibilità dello scopo o in caso di manifesta inadeguatezza del patrimonio al perseguimento delle finalità istituzionali.
24.2 Il verificarsi delle menzionate cause di estinzione deve essere rilevato dal Consiglio di Amministrazione che, a tal scopo, delibera l’estinzione con il necessario consenso di quattro Consiglieri.
24.3 In caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto allo Stato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per essere destinato in favore di altri soggetti con scopi analoghi a quelli della Fondazione.
24.4 La scelta del soggetto cui destinare il patrimonio residuo è operata dal Consiglio di Amministrazione nella delibera che dichiara l’estinzione.
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